Vino da Tavola
Si definisce come tale il vino ottenuto nella Comunità
Europea che diverso dai V.Q.P.R.D. proviene esclusivamente
da varietà di vite autorizzate e raccomandate avente un
titolo alcolometrico non inferiore a 8,5% vol purchè tale
vino sia prodotto esclusivamente con uve raccolte nelle
zone viticole A e B e non inferiore a 9% vol per le altre
zone viticole nonchè un titolo alcolometrico volumico
totale non superiore a 15% vol, avente un acidità totale
espressa in acido tartarico non inferiore a 4,50 grammi
per litro ossia 60 millequivalenti al litro. Tuttavia,
per i vini prodotti su talune superfici viticole da stabilirsi,
senza alcun arricchimento e con contenuti più di 5 grammi
di zuccheri residui, il titolo alcolometrico volumico
totale può essere portato ad un massimo di 17% vol solo
nella zona viticola CIIIb ( Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna) ad altitudine inferiore a 600m s.l.m.
I.G.T.
E' la sigla di " indicazione geografica tipica" essa
è ugualmente rappresentata da un nome geografico che corrisponde
ad una zona di produzione molto più ampia. Essa qualifica
i vini da tavola di grandi regioni vitivinicole. Al nome
designato si aggiunge il nome dei vitigni ed il colore
dei vini. L 'IGT non può utilizzare il nome di regioni
o zone utilizzate per le D.O.C.G o le D.O.C. Il vitigno
può essere menzionato unicamente quando la zona viticola
è di dimensioni significative.L’ I.G.T corrisponde ad
un vino tipico ed è riconosciuto come tale dall'U E. (Unione
Europea).
D.O.C.
E' la sintesi o la sigla del nome del vino che per esteso
vuol dire "Denominazione di origine controllata " la categoria
a cui appartengono quei vini in cui la zona di origine della
raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è
in sostanza delimitata come prevedono i disciplinari di
produzione. Per la legislazione CEE in vigore esso rientra
nella categoria più ampia dei V.Q.P.R.D
D.O.C.G.
E' la sintesi del nome del vino che per esteso vuol
dire "Denominazione di origine controllata e garantita"
la categoria a cui appartengono quei vini in cui la zona
di origine della raccolta delle uve per la produzione del
medesimo vino è in sostanza delimitata come nei vini D.O.C
ma in cui altresì è garantito dagli organi preposti al controllo
prima della raccolta, che le uve della zona determinata,
atte alla produzione di quel determinato vino mantengano
requisiti ampelografici e rese Qle/Hl previste nel disciplinare
di produzione legato a quella determina zona. Per la legislazione
CEE in vigore esso rientra nella categoria più ampia dei
V.Q.P.R.D. Attualmente i Vini che rientrano in questa categoria
sono ventuno.
V.Q.P.R.D.
Per la normativa CEE ed italiana Tale sigla significa
"Vini di qualità prodotti in regioni determinate" in sostanza
si intende per quei i vini come i D.O.C. e i D.O.C.G. in
cui la zona di origine della raccolta delle uve atta alla
produzione di quel determinato vino è delimitata ad una
zona prestabilita ai singoli disciplinari.
V.S.Q.P.R.D.
La sigla stà a significare " Vini Spumanti di qualità
prodotti in regioni determinate" che rispondono alla definizione
di vino spumante di cui il prodotto ottenuto dalla prima
o seconda fermentazione alcolica o da uve fresche, da mosto
di uve o da vino, è atto a a diventare V.Q.P.R.D.. Lo stesso
è caratterizzato dalla stappatura del recipiente da uno
sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente
dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di
20° Gr centigradi in recipienti chiusi , presenta una sovrappressione
dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore
a 3 bar.
V.F.Q.P.R.D.
Sotto questa sigla che stà a significare "Vini frizzanti
di qualità prodotti in regione determinate" rispondono alla
definizione di vino frizzante quei prodotti che presentino
un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol. ,avente
un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% e che
conservato ad una temperatura di 20° centigradi in recipienti
chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride
carbonica endogena in soluzione non inferiore a 1 e non
superiore a 2,5 bar ,il medesimo prodotto può essere condizionato
in recipienti sino a 60 litri.
V.L.Q.P.R.D.
Con questa sigla che ha per significato "Vini liquorosi
di qualità prodotti in regioni determinate" sono individuati
quei vini che rispondono alle seguenti caratteristiche e
che ottenuti nella comunità europea abbiano un titolo alcolometrico
volumico effettivo non inferiore al 15% vol e non superiore
a 22% vol .Si distinguono dai vini passiti anche perchè
in questi è consentita l'aggiunta di mosto di uve concentrato
e/o alcole
VINI SPUMANTI DI QUALITA' D.O.C. E D.O.C.G.
- V.S.Q.P.R.D.
Si definiscono come tali gli spumanti che rispettano
tutte le seguenti determinate caratteristiche, con sovrappressione
non inferiore a 3,5 bar( ad esclusione dei recipienti di
capienza inferiore a 250 ml dove è prevista una sovrappressione
non inferiore a 3 bar), che abbiano un titolo alcolometrico
totale ed effettivo non inferiore ai minimi stabiliti dai
disciplinari e comunque, con un tasso alcolico effettivo
non inferiore a 10% vol che tra l'elaborazione del prodotto
finito e l'invecchiamento del medesimo il tempo trascorso
non sia inferiore ai 6 mesi se in recipienti chiusi, a 9
mesi se fermentato in bottiglia comprendendo un periodo
pari ad una durata di almeno 90 o ridotta a 30 giorni se
questa avviene in particolari recipienti dove sono previsti
dispositivi agitatori. per i V.S.Q.P.R.D. che recano la
dicitura " fermentazione in bottiglia secondo il metodo
tradizionale" o " metodo tradizionale"o" metodo classico"
, il prodotto deve essere rimasto sulle fecce per almeno
9 mesi.
VINI
SPUMANTI DI QUALITA' D.O.C. E D.O.C.G. DI TIPO AROMATICO
- V.S.Q.P.R.D.
Si definiscono come tali gli spumanti ottenuti esclusivamente
da varietà implicitamente classificate aromatiche (Aleatico,
Brachetto, Freisa, Gamay, Girò, Malvasia (tutte le sottovarietà),
Monica, Muller Thurgau, Moscato ( tutte le sottovarietà)
Prosecco e traminer aromatico. La presenza in questi spumanti
di uva di altre varietà anche in minima percentuale fa perdere
al prodotto il diritto della lavorazione.tale prodotto deve
essere elaborato a partire da "mosto di uve parzialmente
fermentato", salvo per il prosecco del triveneto che può
essere elaborato da "vino". La durata del processo di elaborazione
non può avvenire al disotto di un mese, non può essere aggiunto
per dosaggio con sciroppo, questa tipologia può avere un
tasso alcolico effettivo più ridotto -purchè non meno di
6% vol- fermo restando il tasso alcolico totale di 10% vol.
secondo la prevalente regolamentazione Cee dunque non è
legale un V.S.Q.P.R.D. aromatico a meno di 6% vol "effettivi",
quando al consumo.